DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI D?ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORLUPO -PERIODO DAL 30 DICEMBRE AL 06 GENNAIO 2016
ORD. N.
Data:
30 Dicembre 2015

ORD. N. 104 DEL 30 DICEMBRE 2015
OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI
PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORLUPO
-PERIODO DAL 30 DICEMBRE AL 06 GENNAIO 2016 –
IL SINDACO
CONSIDERATO:
? che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di
petardi, fuochi artificiali, scoppio di mortaretti e botti di vario genere;
? che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa
la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni
fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
? che una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la
sicurezza e l’incolumità delle persone e il benessere degli animali;
? che analogamente è esposto ai medesimi rischi l’ambiente che ci circonda;
RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito
urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino le persone,
RITENUTO pertanto necessario disciplinare l’accensione e il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;
VISTO l’art.57 del TULPS approvato con R.D del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo
Abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l’art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS,
VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l’art. 1 “ incolumità pubblica e sicurezza umana”;
VISTA la Legge n. 125 del 24/07/2008 e la Legge n. 94 del 15/07/2009 in materia di sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che assegna al Sindaco la competenza allo’adozione di provvedimenti con tingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
RACCOMANDA
Di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che dovessero essere rinvenuti.
ORDINA
Nel periodo: dal giorno 30 dicembre 2015 al giorno 06 gennaio 2016, il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi di artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.
Deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, che comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
Se il fatto è commesso da un minore, della sanzione pecuniaria risponde l’esercente la potestà genitoriale ai sensi dell’art. 2, comma 2. Legge 689/81.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga:
? resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Morlupo www.comune.morlupo.roma.it;
? trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla stazione carabinieri di Castelnuovo di Porto per il
controllo sull’osservanza del provvedimento;
? trasmessa al signor Prefetto di Roma.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione:
? ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni;
? ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni.
E’ fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Il Sindaco
F.to Marco Commissari
Ultimo aggiornamento
30 Dicembre 2015, 00:00